(massima n. 1)
In tema di impugnazione di misure cautelari, non sussiste interesse dell'indagato all'osservanza della norma che impone la indicazione del termine nell'ordinanza impositiva della suddetta misura (quando essa č finalizzata a garantire l'acquisizione e la genuinitā della prova), nel caso in cui il provvedimento restrittivo sia giustificato anche dalla necessitā di dare risposta alle esigenze cautelari relative al pericolo di fuga ed alla reiterazione del comportamento criminoso.