(massima n. 1)
Sussiste nullitą dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, per violazione dell'art. 292 comma primo, lett. d) e c) c.p.p. quando dal testo di detta ordinanza non sia possibile desumere con sufficiente chiarezza quali siano i fatti specifici per cui si procede e, conseguentemente, quali siano, con riguardo a ciascuno di essi, gli elementi assunti come indizianti. (Nella specie la S.C. ha rilevato un disordinato affastellamento di fatti sommariamente richiamati, accompagnato da riferimenti soltanto generici a informazioni provenienti da fonti non precisate, senza neppure l'enunciazione di quelle esigenze di cautela processuale, la cui presenza avrebbe potuto legittimare la mancata indicazione nominativa di dette fonti).