(massima n. 1)
Sussiste nullitą dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, per violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p., quando detta ordinanza non contenga l'esposizione delle ragioni sulla base delle quali gli indizi (che devono essere specificamente enunciati nel loro contenuto, anche quando si taccia la fonte da cui promanano), sono stati ritenuti di rilevanza e concludenza tali da far apparire probabile, allo stato degli atti, la colpevolezza dell'indagato.