(massima n. 1)
Non sussiste la nullità del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere per la violazione dell'art. 292, comma 1, lett. b), c.p.p. (che impone «la descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme che si assumono violate») allorquando la mancata consegna all'indagato della richiesta del P.M. contenente gli estremi dei fatti in relazione ai quali la misura cautelare viene disposta e qualificata nell'ordinanza stessa come parte integrante di questa, sia da attribuire alla mera omissione, di carattere materiale, dell'ufficiale incaricato dell'esecuzione. (Fattispecie nella quale, secondo la Suprema Corte, correttamente l'organo giudiziario ovviò all'omissione suddetta mediante l'ordine volto alla notificazione del documento all'indagato).