(massima n. 1)
Il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma secondo, lett. b) c.p.p., come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione. (Nella specie procedendosi, tra l'altro, per associazione mafiosa, l'indicazione, nel capo di imputazione della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, c.p., correlata alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, è stata ritenuta un chiaro rinvio alla circostanza soggettiva, cosiddetta di posizione, espressamente prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, stesso codice).