(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari personali, la custodia in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti. Ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall'art. 272 c.p.p. facendosi in tal modo carico all'indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione.