(massima n. 1)
In materia di misure cautelari la motivazione deve investire, a norma dell'art. 292 c.p.p. non le fonti di prova in sč, ma i contenuti concreti e specifici dell'accusa, le circostanze ed i fatti significativi dell'ipotesi delittuosa formulata, enucleati dalle fonti ad opera del pubblico ministero, prima, e del giudice delle indagini preliminari, dopo. Soltanto con una precisa delimitazione del quadro indiziario č possibile, infatti, instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurare concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettere al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reitā e l'iter logico attraverso il quale si perviene alla decisione. Ne consegue che č legittima la motivazione per relationem dell'ordinanza impositiva che recepisce, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero. (La Corte ha tuttavia precisato che quando tale richiesta si limita ad affastellare fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e dichiarazioni rese da soggetti collaboratori o informati sui fatti, la motivazione per relationem non č pių legittima in quanto impone al giudice di merito prima, ed a quello di legittimitā poi, un criterio soggettivo ed arbitrario nella valutazione degli atti proposti).