(massima n. 1)
La motivazione per relationem č ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso č possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione.