(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, č imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertā che rigetta la richiesta di riesame, allorchč tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.