(massima n. 1)
In tema di procedimenti dinanzi al giudice di pace, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla parte tramite avvocato esercente extra districtum e sottoscritto da quest'ultimo è pienamente legittimo tutte le volte in cui il valore della controversia risulti inferiore a lire un milione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 82, primo comma, c.p.c. — come modificato dall'art. 20 della legge 374/91 — a mente del quale la parte può, in tal caso, stare in giudizio personalmente, e dell'art. 317 stesso codice — come modificato dall'art. 26 della legge 374/91 — secondo il quale la parte stessa può farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all'atto di citazione o in atto separato. In tal caso, difatti, non rileva la qualifica del sottoscrivente di difensore non abilitato, bensì soltanto quella di «rappresentante munito di mandato scritto in calce all'atto o in atto separato», sì che l'unico presupposto richiesto ex lege per la validità dell'atto de quo è quello che il valore della causa non superi il milione di lire.