(massima n. 1)
Il comma 1 dell'art. 291 c.p.p. espressamente prevede che le misure cautelari personali siano disposte dal giudice competente «su richiesta del P.M.» che presenta gli elementi su cui essa si fonda. Non occorre che detta richiesta e, corrispondentemente, la conseguente ordinanza impositiva del giudice siano, rispettivamente, formulata e recepita nel provvedimento con l'indicazione delle ipotesi di reato formalmente trasfuse in autonomi, specifici capi d'imputazione, potendo invece risultare una o pił di esse (anche) dal contesto motivazionale. Quel che č indispensabile č che non solo le ipotesi di reato non esplicitamente formulate in capi di imputazione siano contenute nel contesto motivazionale del provvedimento, ma che queste risultino non inserite in maniera soltanto discorsiva, ovvero obiter tantum o comunque in un contesto non legato funzionalmente all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare verso la quale la richiesta del P.M. č stata diretta. (Fattispecie relativa a richiesta formulata in relazione ai reati di omicidio e illegale detenzione di arma comune da sparo, ma non anche in relazione alla detenzione illegale di ordigni esplosivi, menzionata nella motivazione dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare unicamente a fini di indicazione degli indizi di colpevolezza per il reato di omicidio. Con riferimento ad essa, la Suprema Corte ha ritenuto che i termini massimi di custodia cautelare - una volta intervenuta l'assoluzione dal delitto di omicidio dovessero computarsi esclusivamente con riguardo alla residua imputazione di detenzione illegale di arma comune da sparo, e non anche in relazione all'ipotesi di detenzione illegale di ordigni esplosivi).