(massima n. 1)
L'apprezzamento positivo della situazione d'inconciliabilitą delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di Aids, con il regime carcerario - presunto ex lege quando l'espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria - comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.