(massima n. 2)
Il diniego di applicazione della custodia cautelare in luogo di cura in sostituzione della custodia in carcere motivato con l'assenza di pericolositā dell'indagato č in contrasto con il dettato dell'art. 286 c.p.p., che non indica fra le condizioni per la tramutazione della misura un simile requisito, richiedendo soltanto, perché il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, disponga il ricovero provvisorio dell'indagato in un'idonea struttura del servizio psichiatrico, che la persona da sottoporre a misura cautelare si trovi in stato di infermitā di mente da escludere o da menomare grandemente la sua capacitā di intendere e di volere. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha precisato che la norma dell'art. 286 c.p.p., con riferimento al tempus commissi delicti, č da riferire tanto alla persona che si sospetti infermo di mente tunc et nunc, quanto, per l'espresso rinvio derivante dall'art. 73, comma terzo, dello stesso codice, all'infermo di mente soltanto nunc).