(massima n. 2)
La custodia cautelare in luogo di cura, prevista dall'art. 286 c.p.p., non è misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, di cui al precedente art. 285, dovendosi invece ritenere che trattasi, nell'uno e nell'altro caso, di unica misura attuata con diverse modalità; ragion per cui, quando il giudice ritenga che siano venute meno le ragioni giustificatrici della custodia in luogo di cura, può disporre la custodia in carcere senza necessità di apposita richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.p.