(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, secondo comma, e 1129 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di propone apposita domanda giudiziale. (Principio dalla S.C. affermato con riferimento ad un'ipotesi di obbligo di restituzione, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi ex art. 724, secondo comma, c.c., di frutti civili prodotti da beni assegnati in base a progetto divisionale esecutivo di comunione ereditaria, successivamente sostituito da un secondo progetto).