(massima n. 1)
Seppure l'art. 468, secondo comma prevede che il presidente del collegio giudicante possa escludere le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti, tuttavia, la norma va letta congiuntamente agli artt. 187 e 190 c.p.p., che indicano come parametro di ammissibilità anche quello della pertinenza al thema probandum. Ne deriva che il diritto alla prova, riconosciuto alla parte, con il più ampio potere di richiesta, non può significare che solo in sede dibattimentale, ex art. 495 c.p.p., il giudice possa esercitare legittimamente il potere di esclusione della testimonianza. La pertinenza, ossia l'inerenza al tema della prova è limite coessenziale all'ammissibilità della prova stessa, sicché l'esclusione, ove essa difetti, può avvenire anche nella fase degli atti preliminari (e non solo in quella degli atti introduttivi al dibattimento).