(massima n. 1)
Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, c.p.p., e quindi nei limiti della compatibilitą, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., con la conseguenza che il giudice č tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalitą dell'estradando, ed a graduare l'afflittivitą della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.