(massima n. 3)
In tema di ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., avverso provvedimento impositivo di misura cautelare personale, posto che la «violazione di legge» (unico vizio deducibile) può consistere anche nella mancanza della motivazione ed avuto riguardo al fatto che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. è sanzionata da nullità «rilevabile anche d'ufficio», ne consegue che la Corte di cassazione, investita con ricorso per saltum, pur quando il vizio derivante da detta inosservanza non abbia formato oggetto di censura, dovrà rilevarlo d'ufficio, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non avendo essa il potere (che ha invece il tribunale del riesame) di integrare le carenze del provvedimento impositivo della misura.