(massima n. 4)
La nuova disciplina introdotta dalla L. 8 agosto 1995 n. 332 in materia di misure cautelari, per quanto concerne l'esigenza cautelare di tutela della collettività e cioè di prognosi di reiterazione di reati della stessa specie, se non rinuncia ad una parametrazione incentrata nei reati offensivi della stessa categoria di interessi o valori (e non già di delitti che violano la stessa disposizione di legge ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza), limita l'applicabilità della custodia cautelare in carcere alla prognosi di commissione di «delitti per i quali è prevista la pena di reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Dal che consegue la necessaria integrazione del giudizio prognostico con l'indicazione nell'ordinanza cautelare del tipo di delitti, sempreché offensivi della stessa categoria di valori, dei quali viene prevista la reiterazione: indicazione che deve trovare la premessa logico-argomentativa negli elementi di fatto posti a fondamento dei motivi che giustificano l'ipotizzabilità delle esigenze stesse di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.