(massima n. 1)
L'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga non può essere desunta sic et simpliciter dalla particolare gravità della pena inflitta con la sentenza di primo grado, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità che deve essere ricavato da elementi concreti, e non meramente congetturali, e può fondarsi anche sulla natura degli addebiti nonché sulla previsione, in relazione allo sviluppo del processo, di una più o meno prossima esecuzione della pena, ma non può prescindere dall'esame di ogni altro elemento che possa influire sulla psiche del soggetto, in un giudizio complessivo della sua personalità.