(massima n. 1)
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso la dichiarazione proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa secondo la quale un soggetto è inserito nell'altra associazione contrapposta, rivale della propria, e svolge per essa funzioni di controllo del territorio, sebbene debba essere valutata con i criteri propri dell'informazione fornita da un estraneo e non come chiamata in correità, costituisce un indizio consistente nei confronti della persona indicata, ma non sufficientemente grave da giustificare l'adozione di una misura restrittiva. Infatti l'attribuzione a taluno della qualità di appartenente ad associazione di stampo mafioso, per assumere il carattere di indizio «grave», deve essere accompagnata da concreti elementi di fatto e di condotta, idonei a storicizzare l'accusa. In caso contrario detta affermazione si riduce ad un mero giudizio soggettivo.