(massima n. 2)
La natura pienamente devolutiva del riesame demandato al tribunale della libertà comporta la completa integrazione del provvedimento originario con quello emesso dal tribunale. Ciò comporta da una parte che la rilevata nullità del provvedimento del tribunale della libertà in sede di ricorso per cassazione non determina la riviviscenza dell'ordinanza impositiva o la necessità di esaminare le argomentazioni della prima non analizzate o recepite dalla seconda, dall'altra parte impone al tribunale della libertà, quando rilevi motivi di nullità derivanti da carenze di motivazione dell'ordinanza, di procedere all'integrazione della motivazione e non di dichiarare, se non in via del tutto incidentale e transitoria, la nullità dell'ordinanza impositiva. Tale regime non è stato modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, che pure ha maggiormente definito, sanzionandoli con la nullità, gli obblighi di motivazione che incombono al giudice nell'emettere l'ordinanza e impone di dichiararne la nullità in sede di appello o di ricorso per saltum.