(massima n. 1)
Poiché al fine della configurazione del rapporto pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, inteso nel senso che la cosa accessoria deve essere posta in una relazione di complementarietà funzionale con la cosa principale, e un elemento soggettivo, consistente in un atto dispositivo, cioè nella volontà effettiva del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio all'ordinamento di quella principale, tale atto non può essere ravvisato nel mero silenzio serbato dal proprietario-locatore rispetto alla oggettiva destinazione data dal conduttore a distinti locali ad esso concessi separatamente in locazione. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso il vincolo pertinenziale tra i locali in locazione e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 5 della L. 27 gennaio 1963, n. 19 sulla facoltà del conduttore di sublocazione degli immobili insieme all'azienda).