(massima n. 1)
Poiché il vincolo pertinenziale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 817 e 818 c.c., postula la destinazione in modo durevole, attuale ed effettivo della cosa accessoria a quella principale ad opera del proprietario di entrambe (o dal titolare di altro diritto reale) siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore con riguardo a due diverse entità immobiliari — costituite rispettivamente da un locale per il ricovero dell'autovettura e da una casa di abitazione — appartenenti a distinti proprietari ancorché gli immobili siano tra loro in relazione materiale. Conseguentemente il contratto di locazione relativo al detto locale integra un rapporto autonomo relativo ad immobile ad uso non abitativo, distinto da quella concernente l'abitazione.