(massima n. 2)
Tra gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini, di cui all'art. 309, comma 5, impone la trasmissione al giudice del riesame, sotto comminatoria di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo, mentre debbono ritenersi ricompresi quelli costituiti da dichiarazioni di coindagati che, in ipotesi, indipendentemente dall'attendibilitą o meno che possa essere loro riconosciuta, si assumano l'intera ed esclusiva responsabilitą del reato per cui si procede, non possono invece ricomprendersi dichiarazioni le quali non modifichino, se non su aspetti marginali, gli elementi di fatto posti a base della contestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, trattandosi di soggetto sottoposto a custodia in carcere per vari gravi delitti costituiti da violazione della legge sugli stupefacenti, violazione della legge sulle armi ed altro, desse luogo ad inosservanza dell'art. 309, comma 5, c.p.p., la mancata trasmissione del verbale di interrogatorio di un coindagato dal quale emergeva che un'arma abusivamente detenuta dal summenzionato soggetto non era da guerra ma comune da sparo ed un quantitativo di stupefacente da lui trattato era inferiore a quello indicato nella contestazione. (Mass. redaz.).