(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, comma 1, c.p.p. La competenza del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 676, comma 1, c.p.p., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate (Fattispecie nella quale la S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il tribunale — adito in sede di riesame avverso sequestro probatorio — aveva disposto la restituzione di cose sequestrate, sul presupposto che competente a conoscere della esecuzione di un provvedimento è di giudice che lo ha deliberato).