(massima n. 1)
In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non č deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilitā delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato.