(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 817 c.c., l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all'effettiva volontą dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalitą e complementarietą funzionale.