(massima n. 1)
Il rapporto pertinenziale tra due cose ex art. 817 c.c. presuppone la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di un'altra, senza che sia sufficiente, per la sussistenza di tale rapporto, solo la teorica possibilitą che una cosa possa eventualmente servire all'altra, al fine di renderla pił utile o pił amena.