(massima n. 2)
L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di atti cogniti dal Gip richiesto di applicare la misura cautelare non determina ex se automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'articolo 309, commi 5 e 10, del c.p.p. La caducazione della misura non è infatti legata a un mero formalismo, ovvero a generiche deduzioni riguardo all'omessa trasmissione di atti, bensì alla denuncia di specifiche omissioni di dati «sostanziali» decisivi che abbiano alterato l'equilibrio tra le posizioni delle parti in danno dell'indagato, impedendo al tribunale de libertate un efficace controllo sulla valutazione degli indizi operata dal giudice cautelare, sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. Con la conseguenza che assume in proposito pregnante rilievo la «prova di resistenza» del provvedimento restrittivo in riferimento all'irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, di elementi non trasmessi ininfluenti sulla decisione ovvero di elementi già noti alla difesa (conosciuti o conoscibili; che quindi la difesa era in grado di produrre per la decisione in sede di riesame fino all'udienza camerale e nel corso della stessa). (Mass. redaz.).