(massima n. 1)
L'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p. - con il quale l'autoritā giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro - č l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e pertanto la competenza a decidere č demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 c.p.p.