(massima n. 1)
Ai fini della legittimitą del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal P.M., non č richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione č stata disposta, sia alle nozioni normative di «corpo di reato» e «cosa pertinente al reato». (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stata esclusa l'illegittimitą del sequestro di varia documentazione afferente alla struttura ed alle attivitą della cosiddetta «Guardia nazionale padana», effettuato all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 1 del D.L.vo 14 febbraio 1948 n. 43, che prevede il divieto di associazioni di carattere militare).