(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 c.c., e permane immutato sino a quando non intervengano fatti modificativi della situazione economica dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi.