(massima n. 1)
In tema di contrabbando, le cose che servirono per la commissione del reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto sono soggette a confisca anche nel caso che il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, derogando la disciplina fissata dall'art. 301, comma 1, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 a quella generale contenuta nell'art. 240 c.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la confisca disciplinare dal citato art. 301 deve essere disposta anche nei casi di proscioglimento per cause che non riguardano la materialitą del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato).