(massima n. 1)
In tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art. 240, comma primo, c.p.p. — per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato — non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240, comma secondo, c.p.p.), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice deve fornire adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla confisca di un'autovettura necessaria per la consumazione del delitto di rapina in danno di coppie, appartate in luoghi isolati e lontani dal centro abitato, in modo da agire contro persone indifese ed alla mercè degli aggressori ed allontanarsi precipitosamente una volta realizzati gli illeciti scopi, garantendosi così l'impunità).