Cassazione civileSez. Isentenza n. 2066del 26 luglio 1966
(1 massima)
(massima n. 1)
Il diritto agli alimenti sussiste anche se l'alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell'alimentando.