(massima n. 1)
La convenzione con la quale due coniugi, prima dell'omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l'ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validitą anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.