(massima n. 1)
Il diritto agli alimenti esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina, cosģ come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, č regolato (in virtł dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove č avvenuto il fatto dal quale l'obbligo degli alimenti deriva.