(massima n. 1)
Il Ministero dell'interno, quale istituzione intermediaria ai sensi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, allorquando chiede la delibazione di sentenze straniere recanti la condanna agli alimenti a favore di minori agisce con propria legittimazione come portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica ed il relativo potere di azione č svincolato dal rilascio della procura da parte del soggetto creditore degli alimenti, restando subordinato solo alla richiesta avanzata dalle autoritā speditrici. Ne consegue che la procura del creditore alimentare all'autoritā intermediaria, prevista solo in via eventuale dall'art. 3 n. 3 della suddetta convenzione, non conferisce alla detta istituzione nessun potere rappresentativo ulteriore ed č riconducibile alla categoria dei meri atti di impulso.