(massima n. 1)
La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio, disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di "parte convenuta", implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i convenuti, se pił di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa gią apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni dei convenuti).