(massima n. 1)
Allorché nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolositā per la salute pubblica, č esclusa l'applicabilitā degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 c.p.