(massima n. 1)
La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l'imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l'interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione (tempestiva) dell'eccezione; e ciò in quanto l'interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell'ipotesi data, il disposto di cui all'art. 134 c.p.p., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt'affatto diverse (sanatoria delle nullità di citazione, avvisi e notificazioni).