(massima n. 1)
L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontą di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullitą assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.