(massima n. 1)
Il primario in servizio di reperibilitā č tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioč a configurarsi in termini formali, senza possibilitā di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilitā non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessitā ed urgenza dell'operazione chirurgica.