(massima n. 1)
Nel procedimento di interdizione, ove l'interdicendo muoia nelle more del giudizio di cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'intero procedimento, senza, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio cosģ la sentenza d'appello come quella di primo grado).