(massima n. 1)
A norma dell'art. 418, secondo comma, c.c., ove sia in corso un giudizio diretto alla pronuncia dell'inabilitazione, il tribunale non può, per il principio della domanda, pronunciare d'ufficio l'interdizione dell'incapace, ancorché le emergenze istruttorie dimostrino la sussistenza delle relative condizioni, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso formulata dal Pubblico Ministero o da uno degli altri soggetti legittimati a proporre la stessa domanda a mente dell'art. 417, primo comma, c.c., né siffatta domanda di interdizione, non presentata in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, per il divieto del novum del giudizio di secondo grado posto dall'art. 345 c.p.c.