(massima n. 1)
In materia di riesame di misure cautelari, la violazione della disposizione di cui all'art. 309, comma ottavo, c.p.p., per mancato rispetto del termine dilatorio di tre giorni liberi e interi (art. 172, comma quinto, c.p.p.) previsto per l'indagato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178-180 c.p.p.