(massima n. 1)
Nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione, spetta al giudice di merito di valutare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 6 dei 2004, se trasmettere gli atti al giudice tutelare perché valuti l'opportunitą di nominare l'amministratore di sostegno; di tale scelta, tuttavia, egli deve dare conto in motivazione, stante la finalitą della nuova normativa di sacrificare nella minor misura possibile la capacitą di agire delle persone.