(massima n. 1)
In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacitą di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessitą, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformitą dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilitą del nuovo istituto, della maggiore agilitą della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.