(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, č un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltā processuali.